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Condizioni generali

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Condizioni Generali di Contratto “Nusco SPA”

Articolo 1. Validità delle condizioni generali

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano le modalità di fornitura, esecuzione e posa in opera dei prodotti della Società Nusco SpA, con socio unico, CF.06861021217, sede in Nola, alla via SS 7 bis km 50.500 (d’ora in poi Società), e sono parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura e montaggio concluso dalla Società. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita nella Conferma d’Ordine, questi ultimi prevarranno.

1.2 La Società non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente, neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto della Società.

1.3. La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente, in ogni tempo, le presenti Condizioni Generali e resta inteso che tali modifiche si applicheranno a tutti i contratti conclusi a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica delle nuove Condizioni Generali che saranno reperibili sul sito www.nuscospa.com e laddove riferite a clausole vessatorie queste ultime dovranno essere appositamente sottoscritte.

Articolo 2 – Oggetto della fornitura

2.1. La fornitura verrà eseguita, oltre che nel rispetto di quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, anche in conformità alle specifiche della singola Conferma d’Ordine che riporta i dettagli tecnici convenuti e/o forniti dal Cliente, le condizioni di pagamento, il corrispettivo ed i termini di consegna e che fa parte integrante delle presenti condizioni generali. Gli ordini si intendono accettati esclusivamente con la firma della Conferma d’Ordine.

2.2. Per ragioni tecnico-produttive non è possibile accettare annullamenti o modifiche degli ordini in corso. Nel caso si rendesse indispensabile e sempre che sia possibile effettuare delle variazioni queste dovranno essere trasmesse per iscritto entro 7 giorni dalla firma della Conferma d’Ordine. Se le variazioni implicano aumenti di prezzo verrà stipulata una nuova Conferma d’Ordine che verrà firmata da entrambe le parti. Resta inteso che la modifica e/o l’annullamento della Conferma d’Ordine firmata comportano l’eventuale addebito dei costi sostenuti dalla Società fin a quel momento.

2.3. Le misure riportate nella Conferma d’Ordine, i sensi di apertura, i colori e gli accessori con la sottoscrizione da parte del Cliente si intendono accettati ed esecutivi.

Articolo 3 – Corrispettivo

3.1. Il corrispettivo finale, compreso di opere e servizi è indicato nella Conferma d’Ordine.

3.2. I prezzi pattuiti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale. In caso di sostituzione di vecchi infissi il prezzo finale riportato sulla Conferma d’Ordine potrebbe subire cambiamenti a seguito di eventuali problemi in cantiere non rilevabili al momento della presa delle misure e saranno puntualmente esposti e relazionati al Cliente.

Articolo 4 – Trasporto e consegna

4.1. La consegna delle forniture avverrà solo dopo il pagamento dell’acconto come convenuto nella Conferma d’Ordine. I tempi di consegna sono indicati nella Conferma d’Ordine.

4.2. La consegna avverrà presso il luogo di destinazione indicato dal Cliente che dovrà garantire un idoneo accesso. Il Cliente si impegna a ricevere i prodotti ordinati entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dall’avviso di merce pronta per la consegna. In caso di prolungato ritardo nella consegna per cause imputabili al Cliente, la Società potrà richiedere ed addebitare le spese di immagazzinamento e giacenza dei prodotti al costo di stoccaggio giornaliero di € 4 per ogni mq di spazio occupato.

4.3. Salvo diverso accordo indicato nella Conferma d’Ordine, il costo del trasporto, lo scarico dagli automezzi, il tiro ai piani e la distribuzione dei prodotti sono a carico del Cliente. In caso di assenza del Cliente o di un suo incaricato, la merce non sarà consegnata ed i costi per il ritardo e la nuova consegna saranno addebitati al Cliente.

4.4. Se la vendita è franco partenza, la Società è liberata al momento della consegna allo spedizioniere e non risponde dei danni da trasporto, né per ritardi, manomissioni, perdite e/o avarie, anche parziali della merce dopo la consegna al trasportatore. Il Cliente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, furti o altro che dovesse verificarsi dopo la consegna della fornitura.

4.5. Se la consegna avviene con vettore diverso dalla Società, il Cliente ha l’onere di controllare, anche mediante terzi incaricati, la rispondenza tra la merce ricevuta e quella risultante dalla Conferma d’Ordine e far valere per iscritto al vettore le eventuali mancanze, danni o difformità riscontrate. Se il Cliente non effettua la verifica, la merce si considera comunque visionata ed accettata e la sottoscrizione apposta in calce alla bolla di consegna o di altro documento equipollente costituisce prova dell’avvenuta accettazione.

Articolo 5 – Vizi e difetti rilevati alla consegna

5.1. Il Cliente al momento della ricezione della merce, ha l’onere di controllare la medesima con la massima attenzione e di far rilevare alla Società eventuali vizi e/o difetti qualitativi e/o difformità dei prodotti forniti entro 48 ore.

5.2. Tale termine di decadenza sarà derogabile solo nel caso il cui il Cliente provi l’impossibilità, a lui non imputabile, di accertarne l’esistenza entro gli 8 giorni dalla consegna della merce. In ogni caso la comunicazione va effettuata mediante pec all’indirizzo mailto:customercare@nuscospa.com. La Società procederà, a sua discrezione, alla riparazione e/o al ripristino e/o alla sostituzione dei prodotti viziati e/o difettosi, o delle parti di essi sempre che non siano stati oggetto di installazione, lavorazione, modifica o trasformazione, anche parziale da parte di terzi non autorizzati dalla Società. Se il Cliente al momento della consegna decide di montare comunque il prodotto difettoso perde il diritto alla sostituzione e/o al ripristino.

Articolo 6 – Montaggio e posa in opera

6.1. La posa in opera della fornitura verrà eseguita con i materiali, metodi e costi indicati nella Conferma d’Ordine, per la posa in opera, la Società è sin d’ora autorizzata dal Cliente ad avvalersi di subappaltatori.

6.2. Il corrispettivo per il servizio di posa in opera costituisce elemento autonomo rispetto al prezzo concordato per la fornitura dei prodotti, il cui pagamento il Cliente non potrà, in ogni caso, ritardare o sospendere anche qualora insorgessero contestazioni o controversie relative alla posa in opera.

6.3. Sono, in ogni caso, escluse dal corrispettivo della posa in opera eventuali opere di interventi murari o elettrici che restano a carico esclusivo del Cliente.

6.4. Nel caso in cui la posa o il collaudo per cause imputabili al Cliente non possa essere effettuato in un’unica trasferta, gli verranno addebitate le spese aggiuntive, salvo che non sia diversamente convenuto nella conferma d’ordine.

Articolo 7 – Garanzie

7.1. La garanzia riconosciuta dalla Società e la sua durata è quella riconosciuta per legge e decorre dal verbale di fine lavori. Segnatamente la Società si impegna a porre rimedio ai vizi dei prodotti ad essa imputabili verificatisi entro dodici (12) mesi dalla consegna dei medesimi al Cliente ovvero, verificatisi entro due anni nel caso in cui il Cliente sia un consumatore, sempre che tali vizi siano stati denunciati alla Società a mezzo pec sull’indirizzo dedicato mailto:customercare@nuscospa.com o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (presso NUSCO SPA – S.S. 7 bis km 50.500 – 80035 NOLA – Italia), entro il termine di decadenza di otto (8) giorni di cui al successivo punto 7.2. dalla consegna dei prodotti o, in caso di vizi occulti, dalla loro scoperta, ovvero, denunciati entro sessanta giorni nel caso in cui il Cliente sia un consumatore. La Società a sua discrezione, potrà accordare speciali condizioni di garanzia dietro corrispettivo, in tal caso, dovrà esserne data espressa indicazione nella Conferma d’Ordine.

7.2. Eventuali difetti coperti dalla garanzia devono essere segnalati alla Società entro 8 giorni dalla comparsa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via pec a pena di decadenza. In ogni caso, il Cliente decade dalla garanzia qualora impieghi gli oggetti della fornitura per un servizio diverso da quello a cui erano destinati.

7.3. La garanzia non si applica in caso di manutenzione impropria o mancanza di manutenzione ordinaria.

7.4. La garanzia non copre danni dovuti ad atmosfere industriali (smog e piogge acide), usura normale dei componenti, danni meccanici non rilevati nel verbale di collaudo, utilizzo non corretto, danni da pulizia dovuti ad uso di prodotti aggressivi, abrasivi e comunque non idonei, eccesso di umidità a causa di ventilazione impropria dei locali. La sostituzione dei prodotti difettosi non determina la decorrenza di un nuovo periodo di garanzia.

7.5. Per quanto concerne la fornitura di serramenti in legno, la garanzia copre il degrado della vernice qualora eccedente i requisiti e limiti riportati dalla norma di riferimento ovvero riduzioni della brillantezza che non devono superare il 50% del Gloss iniziale o variazioni nel colore degli smalti fino a ∆e di 3.5. Per quanto riguarda il supporto legnoso non costituiscono difetto piccole fessurazioni del legno, anomalie della fibra o nodi in quantità o dimensione come descritte dalla Norma UNI-EN 942 nella classe J20 sull’anta e sulle schermature J30 sul telaio fisso. Essendo il legno un materiale igroscopico e sensibile alle variazioni termiche ed igrometriche del luogo di esposizione non potranno in alcun modo costituire difetto i movimenti fisiologici e quindi tipici di detto materiale essendo l’entità di tali movimenti correlata esclusivamente a fattori climatici, ambientali dei siti ove i materiali sono installati o stoccati. Non costituiscono difetto, gli incurvamenti di scuri ed infissi che non pregiudichino il buon funzionamento degli stessi, né eventuali fuoriuscite di resina o tannino, in quanto sostanze naturali contenute nel legno, variazioni di tonalità o venatura rispetto ai campioni visualizzati, né minime imperfezioni di verniciatura come difformità di assorbimento nella mordenzatura (macchie), piccole variazioni del colore naturale del legno differentemente esposto alla luce. Eventuale sfogliamento del film di vernice non può essere reclamato ove questo sia derivante dalla perdita di continuità dello stesso come, ad esempio, nel caso di fori, tagli, graffi profondi, grandinate etc.

Articolo 8 – Limiti nella risarcibilità del danno

8.1. Salvi i casi di dolo e colpa grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 1229 del codice civile, la responsabilità massima della Società nei confronti del Cliente per eventuali danni nella prestazione dei servizi e/o nella realizzazione delle opere non potrà eccedere il 50% del corrispettivo pattuito nella Conferma d’Ordine.

Articolo 9 – Oneri a carico del Cliente

9.1. Il Cliente si obbliga a mettere a disposizione della Società, documenti, informazioni e quant’altro necessario per l’esecuzione della fornitura da parte della Società e per l’eventuale applicazione dell’IVA agevolata.

9.2. Il Cliente si impegna a provvedere ad una adeguata protezione di pavimentazioni e arredi già esistenti al momento della consegna e del montaggio di quanto oggetto di fornitura: se la predisposizione di tali protezioni viene demandata espressamente alla Società il relativo costo aggiuntivo verrà addebitato al Cliente.

9.3 In assenza di protezione delle pavimentazioni e degli arredi esistenti o in mancanza di espressa richiesta alla Società, questa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati alle pavimentazioni ed arredi durante la fase di consegna e montaggio di quanto oggetto di fornitura.

9.4. Se sul cantiere è in opera personale di altri fornitori (ad esempio: elettricisti, imbianchini, ecc.), il Cliente si obbliga a provvedere ad un’adeguata protezione del materiale oggetto di fornitura. La Società non è onerata del controllo del personale di terze parti cosicché ne è esclusa qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero essere arrecati a quanto oggetto di fornitura da parte di terzi.

9.5. Il Cliente/committente si obbliga a mettere a disposizione aree di lavoro presso il cantiere libere da impedimenti e intralci per l’esecuzione di quanto oggetto di fornitura.

Articolo 10 – Sospensione dell’esecuzione della prestazione per fatto del Cliente

10.1. La Società ha facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente ai sensi dell’art. 1461 c.c. ovvero in caso di inizio di procedimenti esecutivi, mobiliari e/o immobiliari nei confronti del Cliente e comunque, nel caso di fondate notizie o fatti (es. ricevute bancarie respinte, protesti di cambiali, assegni.) che possano ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto da parte del Cliente, salvo che questi presti idonea garanzia.

10.2. La Società può, altresì, sospendere l’esecuzione in caso di modifiche nella composizione, struttura o forma della persona giuridica del Cliente o in caso di sotto-posizione a procedure concorsuali, di liquidazione, dichiarazioni di fallimento o di anche uno dei soci illimitatamente responsabili o dei componenti l’organo amministrativo, di scioglimento, di cessione/trasferimento/affitto d’azienda, di fusione, scissione, incorporazione societaria.

Articolo 11 – Sospensione della fornitura per causa di Forza Maggiore

11.1. Nel caso in cui l’esecuzione della prestazione da parte della Società sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore l’esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Società come ad esempio : azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, disordini civili, scioperi, o vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, mancata consegna delle materie prime da parte del fornitore ed altre circostanze che esulino dal controllo della Società.

11.2. Qualora la sospensione si protragga per più di 180 (centoottanta) giorni oltre il termine stabilito, sarà in facoltà del Cliente di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta alla Società con raccomandata a/r o pec, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare alla Società il corrispettivo per la eventuale parte di fornitura eseguita sino alla data del recesso fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. Il risarcimento, in ogni caso, non potrà essere superiore al 30% del corrispettivo della fornitura indicato nella Conferma d’Ordine, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 12 – Tutela dei dati personali

12.1. Ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.

12.2. Con l’accettazione delle presenti condizioni generali il Committente dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 del reg. EU 679/2016 ed autorizza il Fornitore al trattamento anche ai sensi del D.Lgs.196/2003.

Articolo 13. Normativa applicabile e rinvio

13.1. Le presenti Condizioni Generali, così come i termini e le condizioni contenuti in ogni singolo contratto, sono disciplinati e sottoposti, anche per quanto non espressamente previsto alla legge italiana.

13.2. In caso di contratti conclusi con i consumatori, le clausole delle presenti Condizioni Generali troveranno applicabilità nei limiti di compatibilità con la speciale disciplina dettata dal Codice del Consumo, da intendersi come espressamente richiamata.

Articolo 14 – Clausola 231

14.1. La Società dà atto di aver adottato un proprio Codice etico che costituisce parte integrante ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231”).

14.2. L’adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l’applicazione delle relative sanzioni. In ipotesi di mancata adozione del Codice etico e del Modello 231 ad opera di una delle Parti di cui al presente contratto, saranno valide ed obbligatorie le clausole previste nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Nusco SpA che sono disponibili sul sito web della stessa al seguente indirizzo: www.nuscospa.com. Ogni variazione e/o modifica del documento di cui al precedente comma verrà pubblicata da Nusco SpA sul proprio sito web. Il Cliente si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice etico ed il Modello 231 della Nusco SpA e/o a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione del documento citato.

14.3. Al fine di verificare il rispetto del Codice etico e del Modello 231 ad opera di ciascuna Parte, l’altra avrà facoltà di richiedere informazioni al riguardo. Ciascuna Parte si impegna altresì a comunicare per iscritto all’altra ogni violazione del Codice etico e/o del Modello 231 di ciascuna, di cui sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.

14.4. La grave, reiterata e comprovata violazione, ad opera della esecutrice o di uno o più esponenti e/o dipendenti della medesima, del Codice etico e/o Modello 231, nelle parti di esso applicabili al rapporto che il Cliente ha con la Società darà titolo alla medesima di dichiarare, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, la risoluzione ipso iure del presente Contratto.

14.5. Ove siffatta violazione consista nella commissione, da parte del Cliente o di uno o più esponenti e/o dipendenti del medesimo (anche a livello di concorso), di uno dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato D.Lgs. 231/2001, la relativa responsabilità dovrà essere definitivamente accertata in sede giudiziale.

14.6. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, resta fermo il diritto della Società/risolvente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 15 – Anti corruzione

15.1. Le Parti si impegnano a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione nazionali ed estere con particolare riguardo alla legge 6 novembre 2012, n. 190 che, oltre a ridefinire i reati connessi alla corruzione verso la Pubblica Amministrazione, ha inserito nel nostro ordinamento il reato di “Corruzione tra privati”.

15.2. Le Parti si impegnano a riportare tempestivamente qualsiasi notizia in merito a presunte o effettive offerte o richieste di indebiti pagamenti o di denaro o di altra utilità, ricevute in relazione all’esecuzione del presente accordo.

15.3. Il mancato rispetto da parte di una delle Parti delle leggi anti corruzione sarà considerato come un rilevante inadempimento al presente accordo, che darà titolo ad entrambi di risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Articolo 16. Foro competente

16.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del contratto di fornitura sarà sottoposta alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Nola, con espressa e consapevole esclusione di ogni altro foro alternativo.

16.2. Tuttavia, qualora il cliente operi in qualità di consumatore, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore medesimo, inderogabile ai sensi dell’art. 33, 2° comma, lettera u) del Codice del Consumo.

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